Lorenzo assieme a “Bip” Vidili
Gabriele, che ai trofei ci tiene…
Il vulcanico Giampy
Marina con Corrado Fumagalli
Maurizio con Franz Arrigoni
CHI SIAMO
L’Associazione Culturale Sportiva il Fortitudino è nata per iniziativa di tifosi storici della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
L’Associazione è un ente di diritto privato senza scopo di lucro, costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice civile ed ha lo scopo di promuovere la cultura sportiva attraverso la conservazione, la tutela, lo sviluppo, la promozione e la diffusione di principi di sana e rispettosa partecipazione agli eventi agonistici, valorizzando la tradizione della pallacanestro bolognese ed in particolare dell’esperienza storica della Fortitudo Pallacanestro, società nata nel 1932 come sezione autonoma della Casa Madre SG Fortitudo 1901. L’Associazione, per il perseguimento di tali scopi, si propone di intervenire nella realtà del mondo sociale, tramite la promozione di incontri, dibattiti, iniziative di informazione e formazione, comunque atte a promuovere forme di partecipazione, condivisione e scambio socio-culturale di quanti si riconoscono nelle finalità dell’Associazione, con particolare riferimento alle relazioni tra le diverse generazioni.
A tal fine l’Associazione il Fortitudino ha promosso, presso la sede della SG Fortitudo in via San Felice 103 a Bologna, una serie di eventi – denominati Le Serate del Fortitudino – ai quali hanno preso parte grandi campioni che hanno fatto la storia della Effe scudata, da Carlton Myers a Daniele Albertazzi, da Vincenzo Esposito a Paolo Bergonzoni, da Teo Alibegovic a Gregor Fucka, solo per citare alcuni tra i tanti che ci hanno onorato con la loro presenza e la loro amicizia.
L’Associazione ha anche prodotto materiale e oggettistica riguardante il mondo Fortitudo – che potrete trovare sul sito www.ilfortitudino.it – il cui ricavato dalla vendita verrà destinato integralmente al sostegno di iniziative meritevoli e finalizzate all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati. A tal fine, «il Fortitudino» ha stretto una collaborazione con l’Associazione WTKG (Willy The King Group), che da anni opera nel settore del sostegno ai diversamente abili, fondata da amici del grande tifoso biancoblu William Boselli e alla quale aderiscono grandi personaggi della pallacanestro italiana.
STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL FORTITUDINO”
Articolo 1
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE
E’ costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del C.C. l’Associazione culturale senza scopo di lucro denominata “IL FORTITUDINO”
L’Associazione ha sede legale-amministrativa nel comune di Bologna attualmente in Via Bianconi n.5 e sede organizzativa nel comune di Bologna in via San Felice 103..
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici. La sua durata è stabilita in venticinque anni. L’assemblea dei soci può con propria deliberazione disporre la proroga o l’anticipato scioglimento dell’Associazione.
Art. 2
SCOPI – FINALITA’
L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative. L’Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di promozione della cultura sportiva, di formazione, di istruzione e di solidarietà sociale.
Scopo dell’Associazione è la promozione della cultura sportiva, attraverso la conservazione, la tutela, lo sviluppo, la promozione e la diffusione di principi di sana e rispettosa partecipazione agli eventi agonistici, valorizzando la tradizione della pallacanestro bolognese ed in particolare dell’esperienza storica della Fortitudo Pallacanestro Bologna, nata come sezione autonoma della casa madre SG Fortitudo 1901.
L’Associazione , per il perseguimento di tali scopi, si propone di intervenire nella realtà del mondo sociale, tramite la promozione di incontri, dibattiti, iniziative di informazione e formazione, comunque atte a promuovere forme di partecipazione, condivisione e scambio socio-culturale di quanti si riconoscono nelle finalità dell’Associazione, con particolare riferimento alle relazioni tra le generazioni.
L’Associazione per il conseguimento dei suoi scopi:
opera affinché siano promosse iniziative idonee a favorire e migliorare la conoscenza dei valori sportivi e della cultura popolare del territorio di riferimento, in particolare legati alla Fortitudo Pallacanestro Bologna;
promuove e favorisce tutte le iniziative che, dirette alla ricerca storica e alla sua divulgazione, possono contribuire a valorizzare la storia della Fortitudo Pallacanestro Bologna, come espressione della cultura sportiva bolognese e che abbiano lo scopo di rispondere all’esigenza di sostenere il mantenimento dei valori culturali e sportivi ad essa collegati, anche attraverso manifestazioni popolari, rassegne, convegni tematici ed altre iniziative di tale natura e finalità;
promuove e favorisce le condizioni ideali per la creazione di offerte con azioni promozionali ad hoc, destinate in particolare a favorire la fruizione di materiale inerente la storia della Fortitudo Pallacanestro Bologna, soprattutto in favore delle nuove generazioni;
A tal fine l’Associazione promuove la progettazione e l’organizzazione di eventi mirati al perseguimento delle finalità statutarie, anche attraverso collaborazioni con persone, enti o associazioni che perseguono la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e sportivo della pallacanestro bolognese ed in particolare della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire ad enti e organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione potrà, in via esemplificativa, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale:
svolgere manifestazioni, rappresentazioni, convegni, dibattiti, mostre
promuovere azioni, nell’ambito della propria attività istituzionale, di eventi culturali che sviluppino tematiche riguardanti la storia della pallacanestro bolognese ed in particolare della Fortitudo Pallacanestro Bologna, anche tramite proiezioni di documentari ovvero altri supporti, come anche la creazione e la gestione di siti Web o altri canali di comunicazione similari
promuovere iniziative tese a migliorare ed ampliare gli orizzonti didattici, anche di educatori ed operatori sociali in campo sportivo
stipulare convenzioni con enti pubblici e privati
svolgere qualsiasi attività, connessa con gli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative
L’Associazione rifugge e combatte ogni forma di violenza e prevaricazione – fisica verbale o in qualsiasi forma essa possa essere manifestata – all’interno e al di fuori dei campi di gioco. Il socio che dovesse provocare o mettere in atto manifestazioni di violenza o prevaricazione verrà immediatamente espulso dall’Associazione.
Art. 3
PATRIMONIO – RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione non ha scopo di lucro.
L’Associazione trae le risorse economiche, per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, che vanno a costituire un fondo comune, da:
quote associative ordinarie;
quote associative speciali (sostenitore);
quote associative supplementari o straordinarie;
contributi dei soci;
donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
erogazioni liberali e oblazioni;
contributi di enti pubblici e privati;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive, connesse agli scopi istituzionali
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali
I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permute e alienazioni immobiliari e mobiliari; assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui, anche ipotecari; apertura e utilizzo di linee di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazione di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi l’Associazione dovrò redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.
Art. 4
ASSOCIATI
Possono far parte dell’Associazioni tutti coloro che ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:
di voler partecipare alla vita associativa
di voler condividere gli scopi istituzionali
di accettare, senza riserve, lo Statuto
di rispettare i regolamenti interni
Gli associati si distinguono in:
associati fondatori
associati ordinari
associati sostenitori
associati onorari
Sono associati fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono associati ordinari coloro che aderendo all’Associazioni, collaborano fattivamente al suo interno per favorire il raggiungimento degli scopi istituzionali e possono usufruire delle iniziative e delle attività sociali; tale qualifica si assume con il pagamento della tessera sociale, di validità annuale, che rappresenta anche accettazione e conoscenza dei regolamenti e dello statuto sociale. Il mancato rinnovo annuale della tessera costituisce perdita della qualifica di socio.
Sono associati sostenitori coloro che aderendo all’Associazioni, collaborano fattivamente al suo interno per favorire il raggiungimento degli scopi istituzionali e possono usufruire delle iniziative e delle attività sociali; tale qualifica si assume con il pagamento della tessera sociale “sostenitore”, di validità annuale, che rappresenta anche accettazione e conoscenza dei regolamenti e dello statuto sociale. Il mancato rinnovo annuale della tessera costituisce perdita della qualifica di socio.
Fra gli associati esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E’ esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.
L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.
La qualifica di associato si perde:
per decesso
per recesso, comunicato per iscritto ai consiglieri ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso
per decadenza, in conseguenza del mancato rinnovo della tessera associativa annuale
per esclusione, deliberata dall’assemblea dei soci per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.
Art. 5
DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati hanno diritto:
di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organismi direttivi dell’Associazione
di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali
di partecipare alle attività promosse dall’Associazione
di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione
di dare le dimissioni in qualsiasi momento
Gli associati sono obbligati:
ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organismi sociali
ad osservare i Regolamenti interni
a pagare la quota associativa
a svolgere le attività preventivamente concordate
a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione
Art. 6
QUOTE ASSOCIATIVE
Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale, compresa la quota dei soci sostenitori. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio Direttivo una tantum, al fine di sopperire all’eventuale fabbisogno di liquidità.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile.
Art. 7
ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea degli associati
il Consiglio Direttivo
il Collegio Sindacale
Art. 8
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente o da altra persona delegata dal Presidente.
Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente.
La convocazione dell’assemblea è fatta in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto contabile, nonché per l’approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità e quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un decimo degli associati.
L’assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.
L’avviso della convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della riunione, viene comunicato per iscritto, in qualsiasi forma (anche telematica), a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e in entrambi i casi almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea e deve contenere l’ordine del giorno dettagliato.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti. Nelle approvazioni del rendiconto contabile e in quella che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
Per la modifica dello Statuto o dell’atto costitutivo occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.
Art. 9
CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno 3 (tre) membri, nominati dall’assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando facciano richiesta uno o più consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
accogliere e respingere le domande di ammissione degli associati
redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto, sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci
stabilire le norme di funzionamento e di comportamento degli addetti operanti all’interno dell’Associazione
adottare provvedimenti disciplinari
compilare il rendiconto contabile
fissare la quota ordinaria di ammissione, compresa quella dei soci sostenitori
stabilire le eventuali quote supplettive
eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario
nominare comitati, commissioni interne e gruppi operativi
gestire l’ordinaria amministrazione, stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati professionali
aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione
Art. 10
ORGANO DI CONTROLLO
L’assemblea dei soci può nominare il collegio sindacale o il revisore.
Art. 11
COLLEGIO SINDACALE
Composizione e durata
I Sindaci vengono eletti dall’assemblea dei soci tra coloro, anche non soci, che siano in possesso di comprovata moralità e preparazione professionale in materia contabile e fiscale.
Il Collegio è composto da tre membri. L’assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente del Collegio.
I Sindaci vigilano sull’amministrazione dell’Associazione e sulla regolare tenuta della contabilità.
I Sindaci vigilano sull’operato dei consiglieri, affinché le loro scelte siano compatibili con gli scopi dell’Associazione e abbiano, quale fine, l’esercizio delle funzioni istituzionali.
I sindaci si riuniscono almeno ogni sei mesi per il controllo della contabilità, della cassa e della banca. Al termine di ogni riunione i Sindaci redigono apposito verbale da trascrivere sul Libro delle deliberazioni del Collegio Sindacale.
Art. 12
REVISORE
Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, l’assemblea dei soci nomini un Revisore per il controllo contabile, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Il Revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla Associazione ed è tenuto a redigere apposita relazione.
Art. 13
RENDICONTO CONTABILE
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile, economico e finanziario dal quale debbano risultare, con chiarezza e precisione, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e le uscite per voci analitiche.
Art. 14
FONDO COMUNE
Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell’Associazione. I singoli associati, durante la vita dell’Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione nell’esercizio delle loro funzioni, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Art. 15
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, in presenza di utili o avanzi di gestione, può disporre donazioni in favore di enti e associazioni pubbliche o private, per la partecipazione a progetti di alta rilevanza sociale, in particolar modo riferiti:
all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati
ad iniziative di valorizzazione, recupero e salvaguardia del patrimonio culturale bolognese, in particolare in ambito sportivo
Art. 16
MODIFICHE ALLO STATUTO
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea convocata in sede straordinaria.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, il patrimonio che residua dopo l’esaurimento della liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione o ente con finalità analoghe o a fini di alta rilevanza sociale, tra quelli indicati all’art. 15, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 17
RINVIO
Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.